Uno degli interrogativi cui mi trovo – sempre più spesso – a rispondere ai coniugi che intendono avviare il procedimento di separazione è quello relativo alla casa coniugale, quando questa è gravata da mutuo cointestato.
Sempre più spesso i coniugi al momento dell’acquisto della casa provvedono a stipulare un mutuo cointestato questo perché l’istituto bancario, ricevendo la garanzia da entrambi, concede più facilmente il finanziamento.
Ma cosa succede se la coppia scoppia, ovvero in caso di separazione?
In caso di separazione è difficile trovare la soluzione migliore per entrambi, soprattutto in presenza di figli minori.
Se i coniugi non riescono a trovare un accordo in merito al mutuo, ecco che si apre tra loro una diatriba che, nella maggior parte dei casi, richiede l’intervento del Giudice perché si raggiunga un accordo tra gli stessi.
Nel caso di mutuo cointestato il pagamento dell’importo delle rate deve essere corrisposto in ugual misura dai coniugi, secondo quanto stabilito dal contratto di mutuo. Nulla quaestio, dunque, se le parti raggiungono un accordo; nel caso contrario si aprirà una separazione giudiziale nella quale un Giudice – super partes – sarà chiamato a valutare e a decidere tenendo conto e delle capacità reddituali di entrambi e della presenza o meno di figli minori.
Al fine di risolvere la diatriba in modo equilibrato, un ruolo importante gioca anche l’assegno di mantenimento.
Vediamo in che modo:
- Ipotesi – Accollo interno: il coniuge con una capacità reddituale più alta potrebbe decidere di accollarsi per intero il pagamento della rata del mutuo decurtando poi l’importo dall’assegno di mantenimento spettante all’altro coniuge. Tale accordo deve essere espressamente menzionato negli accordi, in caso di separazione consensuale. Attenzione! si tratta di un accordo raggiunto tra le sole parti (i coniugi) con esclusione dell’istituto bancario che ha concesso il mutuo. Quindi, nel caso in cui il coniuge che si è accollato per intero il pagamento del mutuo ad un certo punto decidesse di non pagare più, l’istituto bancario può rivalersi su entrambi. Per evitare questa spiacevole situazione è consigliabile per il coniuge che non sì è accollato il mutuo uscire fuori dal contratto di mutuo cointestato.
- Ipotesi – Accollo esterno: in questa ipotesi il coniuge che non intende accollarsi il pagamento delle rate del mutuo chiede all’istituto bancario che ha concesso il mutuo di uscire dal contratto. A questo punto, l’istituto bancario, prima di accettare o meno il recesso, dovrà valutare le garanzie economiche del coniuge che intende accollarsi per intero il mutuo fino all’estinzione. Nel caso in cui l’istituto bancario non accettasse, per uscire dal contratto di mutuo un’altra strada che si potrebbe percorrere è quella relativa al trasferimento del mutuo presso un altro istituto bancario.
- Ipotesi – Vendita della casa coniugale: un’altra soluzione sarebbe la vendita della casa. Il ricavato della vendita verrebbe utilizzato per estinguere il mutuo e il residuo verrebbe diviso in parti uguali tra i coniugi. Questa soluzione non appare essere la migliore in caso di presenza di figli minori.
Tra le soluzioni proposte, a parere di chi scrive, nessuna appare essere la migliore, ecco perché consiglio ai coniugi cointestatari di mutuo di esaminare le concrete possibilità e di non prendere decisioni azzardate che potrebbero creare maggiori difficoltà.
Avv. Luisa Camboni
Via Muraglia 57 Sanluri
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