Se alla fine del rapporto di lavoro il datore resta insolvente nel pagamento del TFR, il credito può essere recuperato integralmente!
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nasce il 21 aprile 1927 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1927, che stabiliva il diritto del lavoratore ad un’indennità proporzionata agli anni di servizio svolti. Tale indennità va corrisposta alla fine del rapporto di lavoro salvo i casi di anticipazione per comprovati motivi indicati dalla legge.
Ma cosa succede se il datore di lavoro non ottempera al pagamento? Ebbene, il lavoratore riuscirà a recuperare in ogni caso il proprio credito attraverso il Fondo di garanzia Inps, sempre che la propria richiesta avvenga entro i termini di prescrizione del diritto.
Il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto è stato istituito con l’articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, per il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente ed interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali (circolare INPS 15 luglio 2008, n. 74).
Con gli articoli 1 e 2, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, il Fondo interviene anche per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto.
Tuttavia, per essere coperti dalla garanzia del Fondo, gli ultimi tre mesi devono rientrare nei 12 mesi che precedono i seguenti termini (articolo 2, comma 1, decreto legislativo 80/1992):
- la data della domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell’apertura della procedura stessa. Qualora il lavoratore, prima di tale data, abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento del Fondo, il dies a quo da cui calcolare i 12 mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in tribunale del relativo ricorso. Si precisa che la richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione non può essere equiparata a un’iniziativa giudiziaria (articolo 410, codice procedura civile) perché attinente a una fase precontenziosa e che la possibilità di anticipare il termine a una data precedente la domanda di apertura della procedura concorsuale è riservata esclusivamente al lavoratore che prima abbia agito in giudizio, senza che gli altri dipendenti possano avvantaggiarsene;
- la data di deposito in tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, nel caso in cui l’intervento del Fondo avvenga a seguito di esecuzione individuale;
- la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell’esercizio provvisorio, di revoca dell’autorizzazione alla continuazione all’esercizio di impresa, per i lavoratori che, dopo l’apertura di una procedura concorsuale, abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.
Per poter ottenere il pagamento dei propri crediti è necessaria l’assistenza di un legale che possa permettere al lavoratore di munirsi di tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per poter chiedere l’accesso al Fondo.
Per maggiori informazioni: Studio Legale Di Salvatore