TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
PRESENTAZIONE DENUNCIA SUPERFICI TASSABILI
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507
RENDE NOTO
che il 20 gennaio prossimo scade il termine ultimo per la presentazione della denuncia relativa ai locali ed aree assoggettabili alla tassa rifiuti da parte dei contribuenti che nel corso del 2009 hanno iniziato l’occupazione o la detenzione di un immobile.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
Va presentata denuncia anche quando cessa l’occupazione o l’uso di locali ed aree avvenuta nel corso dell’anno in quanto, si rammenta che la cessazione non avviene automaticamente con il cambio di domicilio o di residenza.
La denuncia va presentata all’Ufficio Tributi del Comune (tramite Ufficio Protocollo), usando l’apposito modulo in distribuzione presso il medesimo ufficio.
La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte operative esistenti nelle zone del territorio comunale dove è istituito ed attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Per l’omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, e se la denuncia è infedele si applicano le sanzioni previste dalla legge.
PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI E SUL SITO WWW.SANGAVINOTRIBUTI.IT SONO DISPONIBILI LE ISTRUZIONI E TUTTI I MODELLI NECESSARI AI CONTRIBUENTI.
San Gavino Monreale, 18 dicembre 2009
IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI
– Dr.ssa Stefania Ziantoni –