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martedì, 16 Luglio 2024

Divieto di vendita e somministrazione di tabacchi e sigarette elettroniche ai minori

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Vi riportiamo integralmente una comunicazione proveniente dall’Ufficio del Sindaco che, in quanto medico, è particolarmente attento ai temi della salute, soprattutto tra i giovanissimi.

Sigaretta elettronica
Sigaretta elettronica

DIVIETO DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI TABACCHI E SIGARETTE ELETTRONICHE AI MINORI

Gentilissimi Signori Esercenti,
nella piena convinzione che la materia che mi accingo ad esporre Vi stia a cuore almeno quanto alla mia persona, mi rivolgo a Voi certo altresì del fatto che mi verrete in aiuto con la Vostra abituale e sollecita collaborazione. Oramai da anni, innumerevoli studi e ricerche confermano l’esistenza nella popolazione giovanile di una crescente tendenza al consumo di tabacco, il cui aspetto più preoccupante è rappresentato dalla normalizzazione del fenomeno stesso e dalla sua minimizzazione operata dai medesimi soggetti coinvolti.

È superfluo rammentarVi l’estrema dannosità dell’assunzione di tale sostanza in soggetti di giovane età. Se da una parte lo Stato ha il dovere di tutelare e salvaguardare la vita e la salute dei cittadini di fronte al pericolo costituito dall’assunzione della sostanza di cui sopra, dall’altra, io, in qualità di rappresentante della nostra comunità, ma anche come medico, sento ugualmente l’obbligo civico e morale di proteggere in particolar modo i nostri giovani dal consumo di sostanze nocive come la nicotina e i suoi derivati.

Al riguardo appare evidente il ruolo di primo piano di Voi Esercenti, durante l’attività professionale, nell’azione di tutela degli individui minorenni, l’importante e prezioso contributo che Vi si richiede nel delicato monitoraggio dell’accesso di questi ultimi ai prodotti del tabacco e alle sigarette elettroniche.

Il nuovo decreto legge “Balduzzi” n. 158/ del 13.09.2012, convertito nella legge n. 189/2012, ha portato in materia importanti novità, introducendo alcune modifiche riguardanti la vendita di tabacchi. Ulteriori e stringenti divieti sono stati disposti con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26 giugno 2013 in relazione alla vendita di sigarette elettroniche.

Dalle disposizioni sopra richiamate risulta che:

– Ai sensi dell’ art. 25, comma 2, del r.d. 24 dicembre 1934, n. 2316 è vietato vendere o somministrare i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto (ma maggiori di anni quattordici). La violazione di tale divieto è punita da euro 250 ad euro 1.000 – art. 25, comma 2, del r.d. 24 dicembre 1934, n. 2316. – PMR €. 333,33 (se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro) sanzione accessoria • se il fatto è commesso più di una volta sospensione, per tre mesi, della licenza all’esercizio dell’attività – art. 25, comma 2, del r.d. 24 dicembre 1934, n. 2316;

– Ai sensi dell’art. 20, comma 2, della legge 8 agosto 1977, n. 556 è vietato installare o mantenere distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco privi di un sistema automatico di rilevamento dell’età anagrafica dell’acquirente. In questo caso l’amministrazione autonoma monopoli di stato può infliggere una pena pecuniaria disciplinare da euro 5 a euro 258 – art. 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. E’ prevista inoltre la sanzione accessoria • (rimozione dei distributori automatici non conformi) – art. 34 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

– Ai sensi ordinanza del Ministero della salute del 26 giugno 2013 è vietato vendere sigarette elettroniche a persone minori di anni diciotto. La violazione del precetto comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria • da euro 250 ad euro 1.000 – art. 25, comma 2, del r.d. 24 dicembre 1934, n. 2316 – PMR €. 333,33 (se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro) sanzione accessoria • se il fatto è commesso più di una volta sospensione, per tre mesi, della licenza all’esercizio dell’attività – art. 25, comma 2, del r.d. 24 dicembre 1934, n. 2316; – La vendita o somministrazione di tabacco a minori di anni quattordici è rimasta sanzionata penalmente dall’art. 730 del Codice Penale.

Grazie all’osservanza di queste semplici norme dettate dal buon senso e da un’apprensione condivisa, potremo agevolmente garantire ai nostri ragazzi un avvenire sgombro da questa piaga sociale. Con il massimo rispetto e considerazione, Vi invito tutti a cooperare all’adempimento delle suddette disposizioni, contando sul reciproco e fermo sostegno, oltre che ringraziandoVi in anticipo per il Vostro inestimabile aiuto in quest’opera di prevenzione.

Cordiali Saluti.

Il Sindaco Carlo Tomasi

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