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Corsi di sicurezza online: sono tutti validi?

datori di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 2008 all’articolo 37, sono tenuti a garantire ai propri dipendenti la formazione dovuta per ciò che concerne il tema della sicurezza sul lavoro e il relativo aggiornamento, che deve essere seguito periodicamente. Le norme vigenti stabiliscono le peculiarità dei corsi di formazione e aggiornamento, con riferimento ai contenuti, alla durata e alle modalità di erogazione: tutte caratteristiche che possono variare a seconda della tipologia di corso e delle esigenze dei lavoratori a cui i corsi sono destinati. In passato, la sola modalità di erogazione concepita e prevista era rappresentata dalle lezioni frontali: uno dei tanti problemi che scaturivano da tale circostanza, però, è che i corsi non di rado si svolgevano in luoghi decisamente lontani dal posto di lavoro. Da qualche anno a questa parte, però, lo scenario è cambiato in positivo: scopriamo perché.

La formazione a distanza

L’Accordo Stato Regioni risalente al 7 luglio del 2016 per la prima volta ha disciplinato la formazione a distanza, che può essere garantita in via telematica e, in particolare, attraverso il cosiddetto e-learning. Per trovarne un esempio si può fare clic su questo link: https://www.progetto81.it/corso/98/corsi-sicurezza-online. Ma che cosa vuol dire di preciso e-learning? Con questa espressione in lingua inglese si fa riferimento a un modello di formazione di natura interattiva che viene erogato e sviluppato con chat telematiche, forum, seminari tematici, aule virtuali tematiche e altre risorse strutturate o semistrutturate. Si tratta di un modello fondato su una piattaforma informatica, grazie a cui i partecipanti hanno la possibilità di interagire non solo con gli insegnanti, ma anche gli uni con gli altri.

Le caratteristiche dell’e-learning

Uno dei punti di forza dell’e-learning consiste nella possibilità di sfruttare la tecnologia informatica come una risorsa per dare vita a un percorso di apprendimento dinamico, così che i partecipanti abbiano l’opportunità di essere coinvolti nelle attività didattiche nel contesto di una comunità virtuale. Si annulla, così, la distanza fisica tra i docenti e i discenti, vale a dire coloro che animano la comunità di studio, mentre al tempo stesso viene favorita la condivisione di conoscenze e materiali, con lo sviluppo di una comunità online. Questo tipo di formazione a distanza ha una connotazione a sincrona, nel senso che le conoscenze non vengono trasmesse dagli insegnanti ai partecipanti in simultanea: in altri termini, i docenti registrano le lezioni che poi possono essere fruite dai discenti quando desiderano.

E-learning e formazione sulla sicurezza

In materia di formazione obbligatoria sulla sicurezza, l’e-learning risulta ampiamente accettato, ma è bene sapere che esistono talune eccezioni per specifici profili o comunque per moduli per i quali è necessaria una particolare attenzione: in tal caso servono corsi erogati attraverso la modalità sincrona. In base al comma 7-bis dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81 del 2008, per esempio, per il preposto le attività di formazione possono essere erogate unicamente tramite la modalità in presenza; esse richiedono un aggiornamento con cadenza biennale e, in ogni caso, quando diventa necessario se sono insorti nuovi rischi.

Che differenza c’è tra e-learning e online

Per l’e-learning, pertanto, ci sono dei limiti correlati alla trasmissione delle conoscenze che riguardano specifici moduli: ciò dipende dal fatto che in determinati casi la formazione a distanza asincrona viene ritenuta non sufficiente ed efficace. Il Disegno di Legge 2604 poi modificato attraverso il DL n. 24 del 24 marzo 2022 ha stabilito, con l’articolo 9 bis, che è possibile condurre la formazione obbligatoria riguardante la salute e la sicurezza sul lavoro non solo in presenza ma anche a distanza, con il ricorso alla videoconferenza e in modalità rigorosamente sincrona. Le sole eccezioni riguardano quelle attività di formazione che presuppongono una prova pratica o un addestramento obbligatori: in tali circostanze è inevitabile la scelta della formazione in presenza.

La formazione in aula e la videoconferenza

Ecco, quindi, che a parte le eccezioni che sono rappresentate da quei corsi per i quali sono necessari degli addestramenti o delle prove pratiche, la normativa per tutti gli altri casi prevede un riconoscimento ufficiale, come alternativa equiparabile alla formazione in presenza, per la formazione a distanza tramite videoconferenza in modalità sincrona. Ovviamente l’erogazione dei corsi di sicurezza online è vincolata al rispetto delle direttive indicate dai regolamenti ufficiali, mentre gli accordi fra Stato e Regioni definiscono i requisiti previsti per i soggetti formatoriProgetto81 è una delle realtà a cui i datori di lavoro si possono affidare avendo la certezza di vedere soddisfatte le proprie esigenze in questo settore.

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