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Un Centro di Accoglienza Straordinaria a San Gavino? No, grazie alla clausola di salvaguardia dell’11 ottobre 2016

Negli ultimi giorni è circolata una voce circa l’apertura di un Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) a San Gavino Monreale. Si ipotizzava anche l’ubicazione, identificata nell’ex asilo delle suore in via Foscolo, accanto alle Scuole Medie, recentemente affittato da privati.

Cosa sono i CAS? Sono strutture individuate dalle prefetture, in convenzione con cooperative, associazioni e strutture alberghiere, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici, sentito l’ente locale nel cui territorio la struttura è situata.

La permanenza degli ospiti dovrebbe essere limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture seconda accoglienza.

A San Gavino Monreale, però, da circa 8 anni è attiva la rete del sistema SPRAR (Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), che si compone di una rete strutturata di enti locali che, per la realizzazione su progetti territoriali e accoglienze, dovute a richiedenti asilo e rifugiati (nel numero massimo di 20 a San Gavino), accedono al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo gestito dal Ministero dell’Interno.

La presenza di uno SPRAR, voluto dalla prima Giunta Tomasi e rinnovato nel 2023 dall’attuale amministrazione per il triennio 2024-26 (qui la delibera di Giunta 62 del 8 maggio 2023), rende di fatto attiva una clausola di salvaguardia che consente al Comune di San Gavino Monreale l’esenzione dall’apertura di ulteriori centri di accoglienza sul territorio. Clausola che l’Amministrazione Comunale può far valere al momento dalle richieste ricevute dai privati (al momento non pervenute ufficialmente).

La direttiva del Ministro dell’Interno dell’11 ottobre 2016 – relativa alle regole per l’avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e rifugiati sul territorio nazionale attraverso lo SPRAR – prevede una “clausola di salvaguardia” che rende esenti dall’attivazione di “ulteriori forme di accoglienza” quei Comuni che appartengono alla rete SPRAR o che hanno manifestato la volontà di aderirvi.

La “clausola di salvaguardia” ricalca un principio che rimette la governance in mano al sindaco, che può quindi decidere, insieme alla sua comunità, numeri, modalità e soggetti da coinvolgere per organizzare l’accoglienza sul suo territorio.

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