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sabato, 23 Novembre 2024
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Elezioni Regionali in Sardegna, come si vota?

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Mancano pochi giorni alla tornata elettorale in Sardegna: il 25 febbraio si elegge il nuovo Presidente della Regione e si avrà un nuovo consiglio regionale.

In questi ultimi giorni di campagna elettorale si concentrano le attività delle liste e dei candidati. Ma non tutti conoscono le modalità di voto. Ecco un breve riepilogo.

La legge elettorale. La legge elettorale prevede un unico turno con voto di lista, la possibilità di esprimere una preferenza all’interno della lista prescelta, e voto per il candidato presidente, su un’unica scheda. È consentito il voto disgiunto: si può quindi esprimere la preferenza per una lista e per un candidato presidente non collegati fra loro. Quest’ultima opzione risulta particolarmente utile quando si vuole dare la propria fiducia a un candidato consigliere pur votando per un candidato presidente non collegato: insieme ai tanti indecisi (e all’astensionismo) il voto disgiunto è uno delle principali incognite di questa tornata elettorale.

Come si elegge il Presidente. È eletto Presidente della Regione il candidato che ottiene la maggioranza (anche solo relativa) dei voti. Alle liste collegate al presidente eletto viene eventualmente assegnato un premio di maggioranza nella seguente misura: il 60% dei seggi nel caso il presidente eletto abbia ottenuto una percentuale di preferenze superiore al 40%; il 55% dei seggi nel caso il presidente eletto abbia ottenuto una percentuale di preferenze compresa fra il 25% e il 40%, mentre nessun premio di maggioranza è assegnato se il presidente è eletto con meno del 25%. La legge prevede una soglia di sbarramento del 10% per le coalizioni e del 5% per le liste non coalizzate. Nessuno sbarramento è previsto per le liste all’interno delle coalizioni che abbiano superato il 10%.

Come si vota. Sulla scheda l’elettore può esprimere il proprio voto sia per il candidato alla Presidenza della Regione sia per una qualunque delle liste circoscrizionali. È possibile esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati consigliere delle liste circoscrizionali indicando il cognome ovvero il nome e il cognome dei candidati prescelti. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare due candidati di sesso opposto della stessa lista circoscrizionale.

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