Agosto è un mese noto per le sue lunghe giornate estive, le vacanze al mare o in montagna e i tranquilli pomeriggi sotto il sole. Ma, nonostante l’atmosfera rilassante, non bisogna dimenticare gli impegni fiscali. Infatti, come ogni mese dell’anno, agosto porta con sé una serie di scadenze fiscali di rilievo che riguardano sia individui che imprese. Mantenere una visione chiara di queste date e obbligazioni è fondamentale per evitare penalità e rimanere in regola con le normative fiscali.
In questo articolo, faremo luce sulle scadenze fiscali di agosto 2023, guidandovi attraverso i vari adempimenti e versamenti che devono essere eseguiti nel corso del mese. Quindi, mettetevi comodi e preparatevi a segnare sul calendario le date cruciali.
Martedì 1° agosto
IMPOSTE E TASSE – Adempimenti e versamenti
Proroga al 21 agosto 2023 degli adempimenti fiscali e del versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del Decreto Legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal primo al 20 agosto 2023.
Lunedì 21 agosto
ASSISTENZA FISCALE – Imposta trattenuta dal sostituto d’imposta
Versamento con Modello F24 telematico delle somme trattenute nel mese precedente da sostituti d’imposta nei confronti di dipendenti e pensionati che hanno presentato il Modello 730.
ACCISE – Versamento imposta
Pagamento dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese precedente.
IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE – “Tobin Tax”
Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta “Tobin Tax”, da parte di banche, società fiduciarie ed imprese di investimento, nonché dai notai ecc.
IVA:
Contribuenti trimestrali – Secondo trimestre 2023:
Versamento risultante da liquidazione del secondo trimestre 2023 (Modello F24 e codice tributo 6032) per i soggetti trimestrali ordinari.
Contribuenti mensili – Mese di luglio 2023:
Versamento risultante da liquidazione del mese di luglio 2023 (Modello F24 e codice tributo 6007).
Versamento dell’imposta “Split payment” dovuta dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti.
Contribuenti trimestrali ex art. 74, D.P.R. n. 633/1972 – Secondo trimestre 2023:
Versamento risultante da liquidazione del secondo trimestre 2023 (Modello F24 e codice tributo 6032) per soggetti trimestrali speciali (es.: art. 74/633).
Imposta risultante dalla dichiarazione annuale – Rateizzazione:
Versamento con interessi della rata d’imposta dovuta a conguaglio in base a dichiarazione annuale per anno 2022 con Modello F24 e codice tributario 6099 (imposta) e 1668 (interessi).
ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF – Redditi di lavoro dipendente e
assimilati:
Versamento addizionali IRPEF su redditi lavoro dipendente trattenute nel mese precedente:
per conguaglio di fine anno e acconto addizionale comunale (rata mensile);
per cessazione rapporto lavoro (unica soluzione).
Modello F24 e codice tributo 3802 (addizionale regionale) 3848 (addizionale comunale) e 3847 (acconto addizionale comunale).
IVA E RITENUTE ALLA FONTE – Ravvedimento – Tardivo versamento – Entro 30 giorni
dalla scadenza:
Versamento tardivo di Iva e ritenute alla fonte, se non eseguito entro il 17 luglio 2023 con
pagamento sanzione ridotta dell’1,5% e interessi nella misura elevata dall’1,25 al 5% annuo, a decorrere dal primo gennaio 2023. Modello F24 e codice tributo 8904 (sanzioni Iva) e
8906 (sanzioni ritenute) e 1991 (interessi Iva).
N.B.: interessi relativi a ritenute versati assieme a ritenute.
IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute alla fonte:
Versamento con Modello F24 di ritenute operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, capitale (diversi dai dividendi), provvigioni.
Giovedì 31 agosto
ACCISE – Gas naturale:
Versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente.
IVA – Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di
cui all’articolo 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972:
Presentazione dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva).