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sabato, 21 Dicembre 2024

Stop al lavoro e dipendenti in cassa integrazione se si raggiungono i 35 gradi: cosa dice la normativa

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Se il termometro raggiunge 35 gradi (effettivi o percepiti) le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della cassa integrazione. 

Inps Inail hanno infatti pubblicato le linee guida per prevenire le cosiddette “patologie da stress termico”. Una norma – precisano dall’Istituto di previdenza – “già in vigore da tempo”, ma ribadita in una nota pubblicata con il “placet” del ministero del lavoro. 

“Le imprese — si legge nella nota dei due enti — potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della Cassa Integrazione quando il termometro supera i 35 gradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature percepite”. Una decisione che arriva dopo la morte di Luca Cappelli, operaio alla Dana Graziano di Rivoli, proprio a causa del caldo.

L’Inps ha tenuto conto di alcune tipologie di mestieri ad alto rischio con le temperature elevatissime registrate nell’estate 2022, come i lavori di stesura del manto stradale, l’edilizia (rifacimento facciate e tetti), le lavorazioni all’aperto con indumenti di protezione, e in generale “tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole, o comportino l’utilizzo di materiali che non sopportano il forte calore”. 

L’Inail spiega che tra le patologie per il caldo ci sono i crampi, la dermatite da sudore, gli squilibri idrominerali. Fino al colpo di calore, che può comportare aritmie cardiache e l’innalzamento della temperatura corporea oltre i 40°. 

L’Inps ha precisato che l’azienda, nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, e “specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime”, ma non è tenuta a produrre dichiarazioni che attestino la temperatura, né a produrre i bollettini meteo. Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto “ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive”.

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