Un ritardo nella pubblicazione della relazione di fine mandato. Questo è quanto contestato dalla Corte dei Conti a Fausto Orrù, in carica come sindaco di Gonnosfanadiga dal 2015 al 2020.
L’organo di controllo avrebbe sollecitato il Comune a elevare una sanzione per il mancato adempimento nei termini, ma né il sindaco Andrea Floris né il segretario comunale Simone Pietro Loi intendono adottare le misure previste dalla legge.
Una scelta che affonda le radici nel 2020, quando in piena pandemia i sindaci si trovavano a fronteggiare in prima linea un nemico invisibile che non solo ha mietuto morti nelle nostre comunità, ma ha anche portato con sé una crisi economica senza precedenti. La relazione di fine mandato è stata pubblicata il 12 ottobre 2020 e pubblicata sul sito istituzionale tre giorni dopo, a meno di due settimane dalle elezioni che si sarebbero svolte il 25 e il 26 ottobre. La legge però prevede che l’iter venga completato non oltre il sessantesimo giorno prima della scadenza del mandato.
“Sono stato io a dire all’allora responsabile del servizio finanziario di mettere momentaneamente da parte gli atti burocratici – spiega l’ex sindaco Fausto Orrù –. Gonnosfanadiga e il mondo intero erano nel bel mezzo di una pandemia e il personale in Comune era decimato. Ho dovuto scegliere tra i cittadini e la burocrazia: ho preferito i cittadini, molti dei quali avevano perso il lavoro. Mi sono dedicato all’erogazione della seconda parte dei contributi. Rifarei mille volte la stessa scelta e sono certo che qualunque sindaco al mio posto avrebbe agito allo stesso modo, perché la nostra priorità è fare il massimo per i nostri compaesani”.
Dello stesso avviso anche il sindaco Andrea Floris, che nel 2020 ha preso il posto proprio di Fausto Orrù sullo scranno di primo cittadino, e l’attuale segretario Simone Pietro Loi che con una determina hanno risposto alla Sezione regionale della Corte dei Conti che per i motivi spiegati da Orrù non ritengono di dovere attuare alcuna sanzione.
Come si legge nella determina 58 del 12/04/2022 “nel periodo antecedente la scadenza del termine di sottoscrizione della relazione in argomento e quello di suo effettivo adempimento, a causa della emergenza epidemiologica da Covid-19, l’ente versava in gravi difficoltà operative tali da porre il Responsabile finanziario ed il Sindaco nelle condizione di dover scegliere quali adempimenti dover dare priorità temporale, privilegiando quelli la cui mancata esecuzione avrebbero potuto determinare un danno per l’ente e/o della popolazione amministrata, tra cui, in particolare, il blocco dell’istruttoria delle pratiche relative ai contributi Covid-19 da distribuire alla popolazione e imprese, per i quali il Governo ha stanziato 4,7 miliardi, affidando ai Sindaci dei comuni, anche nella forma di buoni spesa, i relativi adempimenti propedeutici ed attuativi alla loro erogazione”
e dunque l’amministrazione ritiene “per le ragioni sopra esposte, di non applicare nel caso di specie la sanzione dall’art. 4, comma 6, del D.lgs. n. 149/2011, in quanto si valuta assente l’elemento soggettivo della “colpevolezza” di cui all’art. 3 della citata legge n. 689/1991, in particolare in considerazione del contesto emergenziale in cui i responsabili della predisposizione, sottoscrizione e trasmissione alla Corte dei conti competente della Relazione di fine mandato hanno agito, giustificandosi pertanto il tardivo adempimento a tale onere amministrativo”.Insomma, si chiude una vicenda che ha visto sotto i riflettori un amministratore sotto accusa per aver lavorato “con la gente, per la gente”. La burocrazia si conferma ancora una volta il male della nostra Nazione: gli adempimenti burocratici perdono di senso quando a farne le spese sono i cittadini. Un politico, prima del suo titolo, è e rimane sempre un cittadino.