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[L’avvocato risponde] Come contestare la decisione della Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità

Come contestare la decisione della Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità.

Iter da seguire.

Fonte normativa.

L’art. 38 della Costituzione garantisce “a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.

Secondo il Legislatore Italiano è invalido civile:

Attenzione!!! Non rientrano tra gli invalidi civili: gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).

Al cittadino riconosciuto invalido civile spettano diversi benefici fiscali ed economici secondo la percentuale di invalidità riconosciuto dalla Commissione Medica della Asl.

La percentuale di invalidità viene comunicata al cittadino invalido civile con verbale. Contro tale verbale, se il cittadino invalido civile non è d’accordo sulla percentuale di invalidità riconosciutagli, si può proporre ricorso. Vediamo qual è l’iter da seguire.

Il procedimento da seguire per l’accertamento dell’invalidità civile si compone di due fasi:

  1. FASE GIUDIZIARIA: riguarda precisamente l’accertamento dell’invalidità, ovvero la percentuale riconosciuta dalla Commissione Medica della Asl;
  2. FASE AMMINISTRATIVA: riguarda il profilo economico.

Come si propone il Ricorso giurisdizionale avverso il verbale di accertamento dell’invalidità?

Entro 6 mesi (termine tassativo) dalla notifica del verbale di accertamento occorre presentare un’istanza di ATP (accertamento tecnico preventivo) al Tribunale ordinario.

Il Tribunale ordinario competente è quello in cui il richiedente ha la residenza.

Una volta che l’istanza arriva sul banco iudicis, questi provvederà a nominare un consulente tecnico d’ufficio che avrà il compito di predisporre una relazione peritale.

Alle operazioni peritali, consistenti in una dettagliata visita medica, sarà presente anche un medico legale dell’INPS.

Predisposta la relazione medica il consulente depositerà la relazione presso la Cancelleria del Giudice e ne invierà una copia al cittadino e all’Inps al fine di consentire alle parti di elaborare eventuali osservazioni. Osservazioni che vanno depositate in un termine perentorio fissato dal Giudice non superiore a 30 giorni.

A questo punto si possono verificare due ipotesi:

  1. ipotesi in cui le parti non contestano il risultato delle operazioni peritali di cui alla relazione, il Giudice in questo caso provvederà ad omologare la relazione con decreto che diventerà inappellabile: non sarà più possibile impugnarlo.
  2. ipotesi in cui le parti contestano il risultato delle operazioni peritali di cui alla relazione, le stesse

            dovranno proporre il ricorso introduttivo del giudizio, illustrando i motivi della contestazione.

In questa ultima ipotesi, avrà inizio, così, il processo vero e proprio che si concluderà con la pronuncia di una sentenza definitiva che sarà inappellabile.

Sotto il profilo economico i benefici ottenibili a seconda del grado di percentuale che viene riconosciuta, sono i seguenti:

fino al 33% di invalidità         Nessun riconoscimento;

dal 46% di invalidità             Iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata

dal 33% al 73%                       Assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali

dal 66%                                 Esenzione ticket sanitario

Dal 74% al 100%                  Prestazioni economiche.

Avv. Luisa Camboni
Via Muraglia 57 – Sanluri
Mail: avv.camboni@tiscali.it
Cell. 3281083342

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