Dopo la recente rinuncia da parte del Consiglio dei Ministri al ricorso contro la Giunta regionale per l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge regionale che regolamentava il commissariamento degli enti locali, è arrivato un altro pronunciamento della Corte Costituzionale che dichiara inammissibile il ricorso del Governo per l’illegittimità costituzionale contro l’articolo 6 della Legge regionale n. 7 del 2021 (“Riforma dell’assetto territoriale della Regione”), che ha istituito sei Province (Nord-Est, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Medio Campidano e Sulcis Iglesiente) e le due Città metropolitane di Cagliari e Sassari.
“Un’altra importante affermazione dell’autonomia della Sardegna. La sentenza certifica ulteriormente, ce ne fosse ancora bisogno, che il Consiglio regionale ha pieno diritto di legiferare nelle materie di sua competenza, senza indebite interferenze dello Stato. Nell’ambito di un rapporto di leale collaborazione tra istituzioni, la Sardegna merita rispetto per le sue scelte e questa decisione della Consulta rafforza la convinzione sulla bontà del percorso intrapreso dalla Giunta regionale. Peraltro, la riorganizzazione degli enti locali faceva parte del nostro programma elettorale, quello che i sardi hanno votato in maggioranza nel 2019”, ha commentato il presidente della Regione, Christian Solinas.
“Un successo particolarmente gradito, soprattutto dopo aver subito pesanti attacchi personali a causa dell’impugnazione della legge – ha sottolineato l’assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna – Si è trattato di un proditorio attacco politico all’Istituzione regionale, che, anche grazie al suo avvocato, ha dimostrato la bontà delle sue ragioni. Perciò, il nuovo assetto territoriale sarà quello approvato dall’Assemblea regionale e presto i cittadini potranno eleggere i propri rappresentanti nei nuovi enti locali”.
“Nel difendere la nostra autonomia, senza ipotizzare alcun passo indietro – ha aggiunto l’assessore Sanna – è bene evidenziare un passaggio della sentenza della Corte, che dimostra la pretestuosità dell’impugnazione: «anche nell’ipotesi di accoglimento delle ragioni del ricorrente, la sola caducazione dell’intero articolo 6 impugnato, o di parti di esso, non potrebbe di certo restaurare il principio affermato nell’atto di impugnazione, cioè la partecipazione necessaria delle popolazioni interessate, attraverso il referendum, al procedimento di formazione della legge regionale. La legge regionale n. 7 del 2021 resterebbe complessivamente in vigore, immune da ogni censura, con le sue variazioni territoriali ormai produttive di effetti giuridici, circostanza, quest’ultima, confermata dalla stessa difesa regionale, quando asserisce che la legge n. 7 del 2021 ha disposto il nuovo assetto territoriale con validità immediata»”.