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Certificazione Unica 2022: indicazioni per titolari di partita IVA in regime dei minimi e forfettari

Al via da mercoledi 16 marzo l’invio della certificazione unica 2022 per titolari di partita IVA in regime dei minimi e forfettari.

Siamo arrivati ormai alla scadenza del 16 marzo per quanto riguarda l’inizio del periodo di presentazione insieme al modello 770, mentre non cambia il termine di consegna al percipiente, della CU.

Per minimi e forfettari è possibile, è giusto dirlo, effettuare entro il 31 ottobre l’invio della documentazione 2022 con il modello 770.

Per i compensi pagati a soggetti in regime minimi e / o forfettari è in vigore l’obbligo di inviare con modalità digitali all’Agenzia delle Entrate la certificazione unica 2022 e conseguentemente di comunicare la CU al percipiente.

Certificazione 2022: 16 marzo e 31 ottobre.

I titolari di partita iva in regime forfettario e i professionisti ricadenti, ancora, nel regime dei minimi non sono “strettamente” obbligati a inviare le CU 2022 entro la scadenza del 16 marzo.  Il termine, ci ricordano i consulenti dello studio di consulenza fiscale e del lavoro Cardia, per quanto riguarda la scadenza dell’invio delle certificazioni 2022, cosi come il termine del modello 770, è quello del 31 ottobre 2022.

La scadenza della consegna al lavoratore delle CU (cosi come quella di lavoratori dipendenti e pensionati), fissata al 16 marzo, ha come conseguenza quella di accorpare queste due scadenze anticipando al 167 marzo anche la consegna delle CU 2022.

CU 2022: istruzioni per contribuenti che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo con partita IVA agevolata.

Secondo le più recenti indicazioni delle Entrate, il codice 24 prenderà il posto del codice 12, così come cambieranno i codici 7 e 8 utilizzati dal 2020 e anche nel 2021 per differenziare i redditi non soggetti a ritenuta da quelli esenti.

Come compilare la certificazione.

Il punto 6 delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate “certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” si legge che i codici da utilizzare sono i seguenti:

codice 21: per indicare l’erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;

codice 22: per indicare le erogazioni di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;

codice 24: indicante i compensi, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014, che non risultano assoggettati a ritenuta d’acconto.

Dove inserire i dati riferibili a minimi e forfettari?

Le informazioni fiscali riferibili a minimi e forfettari devono essere inseriti all’interno del riquadro “certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”. Nel dettaglio sarà necessario riportare l’ammontare esatto delle provvigioni e dei compensi corrisposti agli autonomi con regime minimi o forfettari nel periodo d’imposta 2021.

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