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Anatocismo ammesso solo con una nuova pattuizione per i conti correnti ante delibera Cicr

Anatocismo

Anatocismo – L’adeguamento alla delibera Cicr del 09.02.2000 necessita della sottoscrizione di un nuovo accordo pena la restituzione degli interessi anatocistici addebitati al correntista – Sentenza 9140 del 19.05.2020 della Suprema Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione conferma, dopo le recenti pronunce, che i correntisti, con conto affidato aperto in data anteriore al 9 febbraio 2000, ai quali non sia stato fatto sottoscrivere un nuovo accordo successivamente alla entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000 hanno il diritto di ottenere la restituzione degli interessi anatocistici addebitati dagli istituti bancari, oltre alle ulteriori commissioni illegittimamente corrisposte.

La notizia arriva dallo Studio Legale Di Salvatore, che negli ultimi anni ha maturato competenza pluriennale in materia di diritto bancario, con particolare riferimento alle criticità inerenti rapporti di conto corrente, seguendo molteplici controversie in tutto il territorio italiano.

La Corte di Cassazione con la sentenza 9140 del 19 maggio 2020 ha infatti ribadito, dopo aver già espresso il proprio orientamento con l’Ordinanza n. 26779 del 21 ottobre 2019 e con l’Ordinanza 7105/20, la propria posizione sul punto, focalizzando stavolta la propria attenzione su un aspetto ulteriore della vicenda.

La Corte di Cassazione con la Sentenza 9140/20 ha evidenziato che la delibera CICR 2000, è stata emanata in un contesto normativo che è rapidamente mutato. Infatti l’articolo 25 D.Lgs 342/99 che validava le clausole anatocistiche fino ad allora contenute nei moduli contrattuali, è stato dichiarato illegittimo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n° 425/2000 che ne ha dichiarato l’illegittimità.

Le clausole divenute nulle sono dunque inoperanti, e l’intervento del CICR non può in alcun modo renderle valide; per tale ragione la Sentenza 9140/2020 stabilisce che è necessaria una nuova pattuizione scritta relativa alla capitalizzazione degli interessi al fine di rendere legittima la pratica anatocistica.

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