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Suolo pubblico per bar e ristoratori, ecco l’ordinanza del Sindaco di San Gavino Monreale

Ordinanza

Arriva un’ordinanza per sostenere la ripresa delle attività danneggiate dall’emergenza coronavirus, contenente le disposizioni per la richiesta di occupazione di suolo pubblico, favorendo quindi lo svolgimento delle attività di ristorazione all’aperto (mitigando il rischio di contagio).

Vi riportiamo integralmente le disposizioni contenute nell’Ordinanza 32 del 22-05-2020 che può essere scaricata dall’Albo Pretorio del sito istituzionale.


1) Relativamente agli aspetti procedurali:

a) al fine di favorire l’ottimizzazione nelle occupazioni di suolo pubblico sarà data priorità alle domande “collettive” presentate unitamente da più operatori in zone omogenee (anche tramite un unico rappresentante, associazione di categoria). In ogni caso le concessioni saranno rilasciate ai singoli operatori;
b) alle istanze non si applica l’imposta di bollo né i diritti di segreteria e/o istruttoria;
c) l’istanza può essere presentata tramite PEC all’indirizzo protocollo.sangavino@pec.comunas.it allegando istanza, planimetria e copia del documento di identità del firmatario senza ulteriori formalità;
d) l’istanza è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi, previo parere degli uffici competenti, entro 5 giorni lavorativi, decorsi i quali matura il silenzio assenso;
e) in caso di carenza di requisiti, diversa valutazione delle condizioni di rilascio, modifica dei presupposti, variazione della condizione epidemiologica o altro fatto rilevante si procederà all’adozione dei conseguenti provvedimenti (annullamento, revoca, rimodulazione, sospensione e simili) senza comunicazione di avvio del procedimento;
f) l’autorizzazione viene rilasciata tramite mail all’indirizzo mittente da considerarsi domicilio informatico ad ogni effetto di legge;
g) l’autorizzazione ha validità limitata al periodo emergenziale stabilito con provvedimento del Governo, salvi i poteri di revoca ed annullamento, revoca, rimodulazione, sospensione e simili di cui al precedente punto;

2) Relativamente agli aspetti sostanziali:

a) Qualora l’istanza provenga da un soggetto per il quale la normativa dispone l’esenzione dal pagamento dell’occupazione del suolo pubblico si procederà al rilascio senza ulteriori adempimenti;
b) Qualora l’istanza provenga da un soggetto per il quale la normativa non prevede l’esenzione dal pagamento dell’occupazione del suolo pubblico si procederà al rilascio ed alla contestuale richiesta di pagamento da effettuare entro 30 giorni. In tal caso non si applica il silenzio assenso e decorsi 30 giorni si applicano le procedure di intervento sostitutivo previste dalla vigente normativa;
c) l’occupazione potrà essere richiesta relativamente ad aree fronte-esercizio, laterali o in prossimità indicando chiaramente in planimetria le aree interessate anche in deroga ai vigenti regolamenti per le occupazioni ordinarie di suolo pubblico;
d) l’atto di concessione della occupazione, esente dall’imposta di bollo, indicherà la più ampia superficie possibile, anche differenziata per giorni ed orari, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico, salute (valutando ogni eventuale rischio di assembramento, mancato rispetto delle distanze interpersonali e simili);
e) potranno essere fornite prescrizioni generali o particolari al fine di garantire la più ampia tutela, fermi restando gli obblighi di sicurezza igienica e di sanificazione previsti dalla vigente normativa;

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