La legge 222/84 è operativa da ormai più di trent’anni ma, a distanza di tanto tempo, la stessa è ancora sconosciuta alla maggior parte dei cittadini.
Detta Legge ha istituito, tra le altre cose, due prestazioni previdenziali distinte che saranno oggetto della seguente analisi:
a) ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ;
b) PENSIONE ORDINARIA DI INABILITÀ.
L’Assegno ordinario di invalidità è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, può essere richiesto esclusivamente da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato e dà diritto ad una somma di denaro parametrata all’ammontare dei contributi previdenziali versati.
Al fine del riconoscimento del diritto è necessario che l’assicurato abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, e possa far valere almeno 5 anni di contributi di cui 3 nei 5 anni precedenti la domanda.
È importante evidenziare che, la ridotta capacità lavorativa, deve essere valutata in base all’attività lavorativa svolta dal richiedente il beneficio (facendo ad esempio, nel caso di un operaio edile, si dovrà andare a valutare se le patologie cui lo stesso è affetto comportano una riduzione capacità lavorativa dello stesso come operaio edile).
La prestazione previdenziale è riconosciuta per un periodo di tre anni ed è rivedibile ogni triennio per tre volte (per un totale di nove anni). La prestazione confermata per tre volte consecutive diventa definitiva.
La Pensione ordinaria di inabilità è incompatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, può essere richiesta da parte dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato e dà diritto ad una somma di denaro parametrata all’ammontare dei contributi previdenziali versati.
Per il conseguimento della pensione di inabilità è necessario che il soggetto si trovi in condizione di infermità fisica o mentale tale da determinare un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; il soggetto deve altresì vantare almeno 5 anni di anzianità assicurativa (devono essere trascorsi almeno 5 anni dalla data di inizio dell’assicurazione) e contributiva, almeno 3 dei quali maturati nei 5 anni precedenti la domanda di pensione.
Per il conseguimento del requisito contributivo, a differenza di quanto accade con l’assegno ordinario di invalidità, è possibile anche usufruire della totalizzazione nazionale (Dlgs 42/2006) o del cumulo dei periodi assicurativi (Ln 228/2012), cioè sommare gratuitamente i contributi versati in diversi fondi di previdenza di natura obbligatoria.
La prestazione non ha una durata prefissata a differenza di quanto accade con l’assegno ordinario di invalidità che viene rinnovato ogni tre anni. Essa, tuttavia, può essere sottoposta al procedimento di revisione previsto dall’articolo 9 della legge 222/1984 a seguito di iniziativa dell’Inps. In tale circostanza la prestazione può essere confermata, trasformata in assegno ordinario di invalidità (qualora si accerti una invalidità inferiore al 100% ma superiore ai due terzi) oppure revocata qualora il titolare dimostri il recupero della capacità lavorativa a più di un terzo.
Per maggiori informazioni: Studio Legale Di Salvatore