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sabato, 21 Dicembre 2024

Fase 2, ecco l’ordinanza del Sindaco di San Gavino Monreale

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Arriva l’attesa ordinanza del sindaco di San Gavino Monreale, Carlo Tomasi, che disciplina le norme comunali per la cosiddetta Fase 2, quella di transizione, che dovrebbe accompagnarci fuori dall’emergenza sanitaria.

Vi riportiamo integralmente le disposizioni contenute nell’Ordinanza 25 del 03-05-2020, riservandoci di commentarla e rispondere ad eventuali domande della cittadinanza e dubbi interpretativi nelle prossime ore.


In attuazione dei DPCM e delle ordinanze citate in premessa e in particolare del DPCM 26.04.2020, al fine di implementare le misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 con decorrenza dal 04 maggio 2020 e:

  1. IN VIA PRECAUZIONALE SINO AL 17 MAGGIO 2020 l’osservanza delle seguenti disposizioni parzialmente già adottate con la propria precedente Ordinanza n. 22/2020 come integrata dall’Ordinanza n. 23/2020, come specificate di seguito:
    1. RESTA ATTIVO in sede permanente il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) presso la sede municipale, fino a cessazione della situazione di emergenza, formato da:
      1. Carlo Tomasi, Sindaco con funzione di presidenza e coordinamento;
      1. il Responsabile del 1° Settore, Davide Uras, con funzione di Responsabilità per l’Assistenza Sociale e la comunicazione;
      1. il Responsabile del 4° Settore Massimiliano Orrù, con funzione di Responsabilità della Vigilanza;
      1. il Responsabile del 5° Settore, P.L. Mereu, con funzione di Responsabilità Tecnica e di Pianificazione;

la reperibilità della Centrale Operativa del C.O.C. dalle ore 00:00 alle ore 24,00, dal lunedì alla domenica e sino a cessazione dell’emergenza, tramite i recapiti telefonici
070 – 93749 211
070 – 93749 238
070 – 93749 229
070 – 93749 245
070 – 93749 223

  • RESTA ATTIVA in sede permanente la reperibilità mediante chiamata dalla Centrale Operativa del C.O.C. dalle ore 00:00 alle ore 24,00, dal lunedì alla domenica dell’Associazione Volontariato Euro 2001 Senza Confini con sede in Via Goldoni 2, esercitante funzioni di volontariato della Protezione Civile, in quanto utile e funzionale nell’attuale fase di emergenza:
    • l’Associazione Volontariato Euro 2001 Senza Confini con sede in Via Goldoni 2, esercitante funzioni di volontariato della Protezione Civile, è autorizzata ad esercitare con i propri uomini e mezzi, il supporto per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio comunale, mediante  attività di controllo visivo sul rispetto delle disposizioni emergenziali adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 e, secondo le intese operative, supportare le attività delle forze di polizia locale, con la modalità sopra richiamata, in particolare per quanto riguarda le aree periurbane e rurali, riferendo con appositi report giornalieri sulle attività svolte e sulle criticità accertate;
    • ACCESSO AI LOCALI E UFFICI COMUNALI
      • l’accesso al pubblico sarà consentito nei locali e negli Uffici Comunali solo in caso di inderogabili e urgenti motivi e solo su prenotazione per appuntamento telefonico, via mail o via PEC;
      • Le disposizioni di cui al presente punto, oltre che ai cittadini, sono rivolte anche ai professionisti, imprese e qualsiasi altra categoria di utenza.
    • PER GLI EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI E CULTURALI
      • Si conferma la chiusura delle strutture e spazi sportivi annessi a tutti i plessi scolastici;
      • Si conferma la chiusura di tutti gli impianti sportivi, delle palestre scolastiche e degli impianti al chiuso e all’aperto;
      • Si conferma la chiusura delle sedi di tutte le associazioni culturali, sportive, sociali e ricreative con la conseguente sospensione delle convenzioni in essere per la concessione dei locali comunali, ad eccezione di quelle adibite a funzioni fondamentali di protezione civile e soccorso;
    • DISPOSIZIONI VARIE
      • le attività di vendita di snack, bibite e bevande in genere effettuate mediante macchine per la distribuzione automatica dislocate in locali specifici dovranno osservare l’orario giornaliero di apertura delle attività dalle ore 07,30 alle ore 19,00;
      • gli orari di chiusura delle attività per asporto dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è fissato inderogabilmente per le ore 21:00;
      • l’orario di chiusura per i servizi di ristorazione di cui sopra, per la sola consegna a domicilio, è fissato per le ore 22:00;
      • l’orario di chiusura di tutti gli esercizi commerciali diversi da quelli trattati ai punti precedenti è fissato inderogabilmente per le ore 20:00;
      • è vietato il volantinaggio porta a porta, commerciale o di qualsivoglia natura.
      • è vietato l’accesso e l’utilizzo di aree gioco attrezzate e giochi presenti su spazi pubblici, delimitati o non delimitati con recinzioni e/o cancelli;
      • non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
      • sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno della stazione ferroviaria, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante;
      • restano aperti quelli siti nell’ospedale, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
      • è consentita ai componenti del nucleo familiare l’uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed attività ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare e per porre in essere tutti gli interventi finalizzati al presidio e alla prevenzione incendi, comprese le operazioni utili in particolare per

quanto attiene il taglio del legnatico, la pulizia di siepi, la ripulitura da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura dei franchi di confine dei terreni agricoli e delle area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri; restano consentiti gli approvvigionamenti di cibo agli animali detenuti nelle località campestri;

  • è fatto obbligo a tutti i soggetti che accedono alle attività economiche aperte a seguito dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità e  in  particolare, a  tutti coloro che accedono a negozi, supermercati, farmacie, edicole, banche, uffici postali, uffici pubblici o comunque in luoghi dove possono incontrare altre persone o di coprire il naso e la bocca con idonee protezioni possibilmente mediante mascherine sempre correttamente indossate e se in possesso, ancorché non certificata o di produzione artigianale, o mediante altre protezioni comunque utili a proteggere le vie respiratorie quali indumenti come foulard e simili. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
    • al fine di disincentivare e regolare quanto più possibile le uscite prive di effettiva necessità è fatto obbligo per le attività commerciali di intraprendere tutte le iniziative volte a disincentivare la vendita di piccoli quantitativi di prodotti ripetutamente acquistati, nel corso delle giornate, dagli stessi individui;
    • è fatto obbligo d’utilizzo per tutti gli esercenti attività aperte al pubblico dei dispositivi di sicurezza personale e degli strumenti necessari a impedire la possibile diffusione del virus durante la manipolazione degli alimenti sfusi (pinze, guanti monouso, ecc.);
    • è fatto obbligo per tutti gli artigiani, i commercianti, i volontari che effettuano manutenzioni, consegne o servizi a domicilio di indossare i dispositivi di sicurezza;
    • è interdetta la possibilità per gli operatori che prestano servizio, attività di supporto e assistenza presso le strutture residenziali per anziani, di effettuare assistenza e attività di supporto al di fuori della medesima struttura;
    • è fortemente raccomandato agli operatori e alle Ditte che prestano supporto e assistenza domiciliare in qualsiasi forma presso le famiglie, di limitare al massimo il numero delle famiglie servite da ciascun operatore
  • IN VIA PRECAUZIONALE SINO AL 10 MAGGIO 2020 l’osservanza delle seguenti disposizioni parzialmente già adottate con la propria precedente Ordinanza n. 22/2020 come integrata dall’Ordinanza n. 23/2020, come specificate di seguito:
    • CIMITERO COMUNALE
      • Resta interdetto l’accesso al cimitero comunale.
      • Durante i funerali l’accesso è consentito unicamente ai familiari del defunto, garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro durante la tumulazione e, in generale, nel rispetto delle indicazioni generali di igiene e di mantenimento delle distanze interpersonali;
    • PARCO COMUNALE
      • Si conferma la chiusura del parco comunale “Rolandi”;
    • ECOCENTRO COMUNALE
      • Resta interdetto l’accesso e il conferimento diretto dei rifiuti all’ecocentro comunale.
      • I servizi di ritiro delle tipologie di rifiuto conferibili restano garantiti attraverso le normali cadenze del ritiro ordinario e attraverso il servizio porta a porta a chiamata.
    • DISPOSIZIONI VARIE
      • sospensione del mercato settimanale del venerdì denominato “Su Mercadeddu” che si tiene nell’area di parcheggio antistante il locale ospedale, con possibilità di recupero delle giornate di mercato non svolte ovvero, ove non possibile, di portare in detrazione per le medesime giornate la somma dovuta a titolo di TOSAP/TARI;
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