Nuove disposizioni del Comune di San Gavino Monreale, arrivate dopo l’ultima ordinanza regionale emessa dal Governatore Christian Solinas, e che chiariscono alcune dinamiche sui divieti attualmente in essere, in contrasto alla diffusione del coronavirus.
Abbiamo estratto dall’Ordinanza 13 del 25-03-2020 tutti i punti salienti di pubblico interesse, che riportiamo di seguito.
In attuazione dei DPCM citati in premessa e dell’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, al fine di implementare le misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 con decorrenza immediata e in via precauzionale sino al 3 aprile 2020, SI CONFERMANO le disposizioni già adottate con le precedenti ordinanze e con le specifiche integrazioni di cui ai punti seguenti:
- è vietato l’accesso di persone all’interno di parchi, aree gioco e giardini pubblici, delimitati o non delimitati con recinzioni e/o cancelli
- è vietata, la sosta e la permanenza di persone all’interno di piazze e spazi pubblici, delimitati o non delimitati con recinzioni e/o cancelli, quali Piazza Marconi, Piazzetta Mercato, Piazza Resistenza, Piazza Battisti, parcheggio Via Po, Piazza del Convento, parcheggio Via Piave, Piazzetta Via Trento angolo Via Milano, Piazza Salvo d’Acquisto, Piazza Gramsci, Piazza Tedde, Piazza Mameli, Piazza Risorgimento, Piazza Santa Teresa, parcheggio fronte ospedale, parcheggio stazione ferroviaria e simili;
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto su spazi e vie pubbliche;
- l’attività motoria all’aperto è consentita purché svolta individualmente, in prossimità della propria abitazione entro la distanza di mt. 100 dalla suddetta abitazione e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- è vietato, per i cittadini proprietari di giardino annesso alla propria abitazione, passeggiare con animali domestici; per i cittadini che non dispongono di giardino è consentito il passeggio con gli animali domestici solo nelle aree in prossimità della propria abitazione, entro la distanza di mt. 100 e in ogni caso solo per situazioni di estrema necessità;
- sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno della stazione ferroviaria, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante; restano aperti quelli siti nell’ospedale, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case, anche utilizzate per vacanza, i fabbricati non residenziali posti nell’agro, con conseguente divieto di praticare attività hobbistica di cura di orti e giardini fuori dal proprio domicilio; restano consentiti solo gli approvvigionamenti di cibo agli animali detenuti nelle località campestri, da attuarsi prioritariamente da soggetti d’età inferiore ai 67 anni;
- Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l’apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all’anzidetto DPCM dell’11.3.2020;
- È consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni necessari ed essenziali. La limitazione sul numero delle uscite non si applica all’acquisto di farmaci;
- al fine di regolare quanto più possibile il dettato del punto precedente è fatto obbligo per le attività commerciali di intraprendere tutte le iniziative volte a disincentivare la vendita di piccoli quantitativi di prodotti ripetutamente acquistati, nel corso delle giornate, dagli stessi individui;
- obbligo d’utilizzo per tutti gli esercenti attività aperte al pubblico dei dispositivi di sicurezza personale e degli strumenti necessari a impedire la possibile diffusione del virus durante la manipolazione degli alimenti sfusi (pinze, guanti monouso ecc.);
- obbligo per tutti gli artigiani, i commercianti, i volontari che effettuano manutenzioni, consegne o servizi a domicilio di indossare i dispositivi di sicurezza.