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San Gavino, ordinanza per il taglio di rami e alberi interferenti con la sede ferroviaria

ORDINANZA SINDACALE: TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

Data la nota del 26/01/2018 proveniente dalla RFI Spa – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane –Direzione Territoriale Produzione di Cagliari, avente come oggetto la “richiesta di ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria”, il Sindaco ha emesso l’ordinanza relativa nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie ai fini dell’osservanza scrupolosa delle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria.

San Gavino, ordinanza per il taglio di rami e alberi interferenti con la sede ferroviaria

L’art. 52 del DPR n. 753 del 1980 recita: “Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri 6 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri 2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri 4 non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri 2. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei … OMISSIS…”.

L’art. 55 del DPR n. 753 del 1980 recita: “I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale … OMISSIS…”.

Considerati i rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto, che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo per la circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e per la regolarità stessa; tenendo conto altresì che recentemente, il territorio del Comune di San Gavino Monreale è stato colpito da un’eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da forte vento; visto lo Statuto Comunale e gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267; vista la L. n. 689/81 e successive modificazione

SI ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di San Gavino Monreale, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi/rami e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune (30/01/2018), al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e a mantenere tali terreni costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa costituire pericolo in ordine alla interferenza con la linea ferroviaria.

La presente ordinanza, attesa la natura di provvedimento contingibile e urgente, collegato ai recenti eventi alluvionali che hanno interessato anche il territorio di questo Comune, cessa di avere efficacia decorsi 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale (30/01/2018).

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L.689/81 e s.m.i.) e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

Fonte: Comune di San Gavino Monreale

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