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[L’avvocato risponde] Evoluzione della responsabilità professionale del medico ospedaliero

Prosegue la nostra rubrica L’avvocato risponde sulle nostre pagine. Vi ricordiamo che potete scrivere alla nostra redazione mandando una e-mail all’indirizzo redazione@sangavinomonreale.net per porre le vostre domande a cui cercheremo di rispondere.


Un tema che spesso fa discutere, soprattutto per la presenza di un ospedale nel nostro paese, è la responsabilità professionale dei medici in caso di danni arrecati al paziente.

Cercheremo, insieme al nostro avvocato, di capire quali sono le modifiche apportate dalla “Legge Balduzzi” e come cambiano diritti e responsabilità di malati e medici.

Evoluzione della responsabilità professionale del medico ospedaliero
L’Avvocato risponde

A partire dal 1999 la giurisprudenza unanime ha ritenuto che anche la responsabilità del medico dipendente e/o collaboratore della struttura sanitaria, autore della condotta attiva o omissiva produttiva del danno al paziente, andasse inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., in base alla teoria del “contratto di spedalità”.

In sintesi, si riteneva che nei casi di danni arrecati al paziente, così come la responsabilità civile della struttura sanitaria fosse da ricondurre all’art. 1218 c.c. in funzione della sola accettazione del paziente presso la struttura medesima, anche quella del medico dipendente e/o collaboratore andasse inquadrata allo stesso modo, con ciò che questa interpretazione portava con sé in termini di riparto dell’onere probatorio e di termini prescrizionali.

Con l’entrata in vigore della c.d. “Legge Balduzzi” 189/2012, però, si è assistito a un mutamento del diritto vivente, in quanto l’art. 3, co.1 ha ancorato la responsabilità anche civile del medico ospedaliero al diverso concetto della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

Tralasciando di riportare in questa sede i diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che sono intervenuti in merito alla più corretta interpretazione di tale norma, preme, invece, vedere cosa cambia per il paziente danneggiato che voglia intentare una causa non solo contro la struttura sanitaria, ma anche nei confronti del medico che gli ha arrecato un danno.
La norma in parola recita “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita’ si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita’ scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.

La fattispecie è quella in cui il paziente si reca in una struttura sanitaria dove viene seguito e curato da un medico con il quale non stipula un contratto d’opera professionale. Ebbene, dice la norma, se questo medico si attiene alle linee guida e sostanzialmente ai protocolli della comunità scientifica, egli non risponderà penalmente per colpa lieve, ma risponderà civilmente ai sensi dell’art. 2043.

Ritornando al cosa cambia per il danneggiato: mentre prima, quando la responsabilità del medico era inquadrata come responsabilità contrattuale, il paziente danneggiato si limitava a denunciare di aver subito un danno per essere entrato in contatto con la struttura sanitaria e con il medico e aveva un termine di 10 anni per agire ai fini dell’ottenimento del risarcimento, adesso spetta a lui dimostrare che sussistono tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano e ha un termine prescrizionale di 5 anni per farlo.

Abbiamo, quindi, assistito a un alleggerimento della responsabilità medica e, tuttavia, saranno le diverse sentenze pronunciate in materia a delineare al meglio la figura.

Studio Legale Mereu
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