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[L’avvocato risponde] Eredità e polizza a vita

Prosegue la nostra rubrica L’avvocato risponde sulle nostre pagine. Vi ricordiamo che potete scrivere alla nostra redazione mandando una e-mail all’indirizzo redazione@sangavinomonreale.net

per porre le vostre domande ai nostri avvocati.

Un lettore ci ha sottoposto un nuovo quesito legato all’eredità, in relazione alle polizze sulla vita

stipulate dai cari scomparsi.

Egregio Avv. Le espongo la mia situazione.

Mio padre è deceduto il nel 2013 lasciando una polizza vita( poste vita), di euro 70.000, designando come beneficiari i mie tre fratelli ed escludendomi totalmente dalla polizza.

Chiedo posso far valere il mio diritto per la quota legittima come erede?

[L’avvocato risponde] Eredità e polizza a vita

 
Ecco l’esauriente risposta del nostro avvocato al quesito sottoposto.

L’Avvocato risponde

Per dare una risposta, il più possibile chiara, al quesito occorre concentrare l’attenzione sulle seguenti disposizioni normative: art. 1920 c.c. “Assicurazione a favore di un terzo”; art. 741 c.c. “Collazione di assegnazioni varie”.

L’art. 1920 c.c. “Assicurazione a favore di un terzo” così dispone: “E’ valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”.

Dal tenore letterale della norma si desume, senza dubbio alcuno, che la somma corrisposta a seguito del decesso dell’assicurato non rientra nell’asse ereditario e, dunque, non cade in successione. Tale somma, pertanto, non è soggetta ad imposta di successione, non si computa né per formare la quota per gli eredi, né per calcolare se vi sia lesione di legittima. Il terzo acquista, come si legge nell’ultimo comma della norma richiamata, “un diritto proprio” alla somma assicurata. Si tratta di un diritto autonomo nel senso che non ha alcun effetto sul patrimonio del contraente; di conseguenza, i suoi eredi non potranno rifarsi su tale somma per soddisfare i loro diritti.

Il beneficiario potrà solamente essere tenuto a restituire ai legittimari, che risultassero lesi, l’ammontare dei premi pagati dal de cuius.

All’ 741 c.c., difatti, il Legislatore precisa che “E’ soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti”.

Alla luce della soprarichiamata norma, pertanto, i premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a favore degli eredi, sono assoggettati a collazione, quindi si imputano all’asse ereditario, ai fini della determinazione delle quote di legittima e della quota disponibile.

Per completezza espositiva ritengo necessario spendere qualche parola sull’istituto della collazione previsto dall’art. 737 c.c.

Che cosa è la collazione? Possiamo definirla come l’istituto in virtù del quale, taluni soggetti – figli legittimi e naturali, i loro discendenti legittimi e naturali, nonché il coniuge – che abbiano accettato l’eredità, conferiscono alla massa ereditaria quanto hanno ricevuto dal defunto in vita per donazione.

Ma qual è la ratio di tale istituto? La ratio di tale istituto è quella di mantenere tra i coeredi del de cuius la proporzione delle quote fissata dal Legislatore indipendentemente dalle donazioni che il de cuius abbia effettuato in vita.

Applicando il quadro normativo delineato al caso concreto, possiamo affermare che solo i premi versati dal de cuius vanno a formare la massa ereditaria; il capitale non si tocca!
Occorrerebbe a questo punto verificare se colui che non è stato indicato in polizza come beneficiario abbia ricevuto o meno la sua quota di legittima.
In caso negativo i beneficiari della polizza saranno tenuti a versare quanto dovuto in denaro.

Il consiglio è di affidarsi ad un buon legale per ricevere ciò che Le spetta.

Avv. Luisa Camboni – Sanluri

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