L’assicurazione professionale è stata prevista nella riforma pensionistica Fornero del 2012 con il DPR 137/2012 valido dal 15 Agosto del 2013 secondo il DL 138/2011.
Ovviamente questa assicurazione non è obbligatoria per tutte le categorie di professionisti, ed è qui che si scivola in incomprensioni e dubbi su quelle che sono le categorie assoggettate per legge alla stipula dell’assicurazione obbligatoria.
In generale si può dire che l’assicurazione professionale deve essere stipulata dai progettisti professionisti che siano iscritti a un Ordine o a un Collegio, che esercitino sia per i committenti privati che per quelli pubblici; nell’ultimo caso il professionista deve comunque restare all’interno del massimale che è stato stabilito per legge dal comma 1 dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.
Entrando più nello specifico, sono obbligati a stipulare un contratto di assicurazione professionale coloro i quali sono i firmatari dei progetti presentati e non quelli che collaborano senza prestare la loro firma, anche se regolarmente iscritti all’Albo professionale; in questa categoria sono stati inclusi anche i ricercatori e e gli insegnanti, appartenenti quindi al comparto dei dipendenti pubblici, purché non svolgano un’attività di progettazione che abbia come fine quello della firma dell’elaborato e stesso discorso può essere applicati a tutti i lavoratori che svolgono un’attività lavorativa sotto dipendenza anche nel comparto privato. La polizza comincia a decorrere dal momento in cui il professionista firma il contratto per l’inizio del primo progetto.
Per quanto riguarda la copertura, la polizza deve garantire l’adeguata assicurazione al progettista partendo dalle spese nuove di progettazione, ma andando anche a coprire i costi superiori che l’appaltante deve sopportare per le eventuali varianti al progetto che potrebbero verificarsi in corso d’opera, previste per legge dall’art. 132, comma 1.
Ma non solo, perché il professionista deve anche avere una adeguata copertura assicurativa, secondo l’art.5 del DPR 137/2012, per quanto riguarda gli eventuali danni che potrebbero venir arrecati al cliente nello svolgimento dell’opera, ivi incluse anche le eventuali perdite di documenti importanti e oggetti di un certo valore ricevuti in consegna dal committente. Il massimale è stabilito per legge in base all’articolo 28, comma 1.
Si capisce che questa assicurazione rappresenta una possibilità di tutela concreta per il progettista, che prima di apporre la sua firma sul contratto di committenza deve avere in mano la sua assicurazione professionale. Il web da la possibilità di stipulare questo tipo di assicurazione anche online per trovare la migliore assicurazione professionale, ad esempio in siti come Comparameglio. In questo modo si può avere la certezza di ottenere una polizza valida risparmiando notevolmente sulla stipula rispetto a un contratto effettuato in una qualsiasi agenzia assicurativa sul territorio.
Ma al progettista non basta stipulare la polizza per essere nel pieno della norma di legge, deve anche effettuare un’adeguata informazione verso il suo committente, a cui deve necessariamente riferire gli estremi della polizza stipulata, il valore del massimale e nel caso in cui subentrino modificazioni al contratto durante il periodo progettuale, queste devono essere comunicate con tempestività.
Nel caso in cui il progettista non presenti la documentazione attestante la stipula della polizza, le amministrazioni pubbliche possono sentirsi esonerate dal pagamento di una qualsiasi parcella presentata dal professionista.