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domenica, 22 Dicembre 2024

[L’avvocato risponde] Suocera, nuora… e violazione di domicilio!

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Prosegue la nostra rubrica L’avvocato risponde sulle nostre pagine. Vi ricordiamo che potete scrivere alla nostra redazione mandando una e-mail all’indirizzo redazione@sangavinomonreale.net per porre le vostre domande al nostro avvocato.

Oggi parleremo di un caso che potrebbe far sorridere, trattandosi dei tipici dissapori tra suocera e nuora che fanno parte dell’immaginario collettivo (e spesso anche delle barzellette), e che invece possono sfociare in veri e propri casi giudiziari.

L'Avvocato risponde
L’Avvocato risponde

I rapporti tra suocera e nuora, si sa, nell’immaginario collettivo e spesso pure nella realtà, non sempre sono costellati di tranquillità e pace, e, spesso, sono stati oggetto di satira o canzoni divertenti. Sull’argomento, seppur relativamente a delle circostanze limitate, è intervenuta la Quinta Sezione Penale della Suprema Corte, con la sentenza n. 47500/2012, nella quale ha stabilito che “si può cacciare di casa la suocera e, se resta, si configura il reato di violazione di domicilio”.

Nella Sentenza in esame la Corte di Cassazione ha stabilito che la nuora ha il diritto di estromettere la suocera dalla ex casa coniugale, soprattutto nei casi in cui la coppia è separata di fatto e la suocera continua nonostante ciò a rimanere nella casa in questione: tant’è che così la suocera che permane in questa condotta è esposta addirittura ad una condanna per violazione di domicilio.

La vicenda da cui ha origine la sentenza in esame riguarda la storia di una suocera novantenne la quale, per dare assistenza al figlio ricoverato in ospedale, permaneva nella ex casa coniugale in cui abita da sola la nuora dopo che il marito ha lasciato la casa per trasferirsi altrove.

Il giudice di primo grado aveva condannato l’anziana donna per il reato di cui all’art. 614 c.p., cioè per il reato di violazione di domicilio, a sei mesi di reclusione, pena poi ridotta a quattro mesi dalla Corte d’Appello.

La Corte di Cassazione, da ultimo, ha evidenziato come “nel caso in cui, all’esito di una separazione di fatto, uno dei coniugi abbia abbandonato l’abitazione familiare, trasferendosi a vivere altrove, l’unico titolare del diritto di esclusione dei terzi va individuato nel coniuge rimasto nell’abitazione familiare, con conseguente configurabilità del delitto di violazione di domicilio nei confronti di chi vi si introduce o vi si intrattiene contro la volontà espressa o tacita di quest’ultimo ovvero clandestinamente o con l’inganno, ivi compreso il coniuge trasferitosi a vivere altrove”.

Fabio Marrocu

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