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San Gavino, ecco come si calcola la TARES

Dal 1° gennaio 2013 LA NORMATIVA STATALE ha stabilito l’entrata in vigore della TARES, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e smi)

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2013 è soppresso il prelievo TARSU, relativi alla gestione dei rifiuti urbani, fatte salve le obbligazioni sorte fino al 2012, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA).

TARES

Le principali novità della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) sono:

– copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale,

– maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) Per l’anno 2013 alla tariffa determinata dal Comune si applica UNA MAGGIORAZIONE STANDARD di 0,30 euro al mq che dovrà essere versata direttamente allo stato, UNITAMENTE ALL’ULTIMA RATA, con Bollettino C/C Postale codice “TD 896” o “TD 451” intestato a “PAGAMENTO TARES” c/c NUMERO 1011136627 oppure con MODELLO DI VERSAMENTO F24, codice tributo 3944 (TARES TRIBUTO) – codice tributo 3955 (MAGGIORAZIONE). Il CODICE CATASTALE PER IL COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE è H856.

1) COME SI CALCOLA LA TARES

N.B. I DATI RIPORTATI SONO SOLAMENTE DI ESEMPIO PER IL CALCOLO E PERTANTO NON CORRISPONDONO ALLA VOSTRA UTENZA TARES

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature)
per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile (nucleo familiare/superficie)

MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

A) TRIBUTO – ESEMPIO: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti: (150 mq X “tariffa fissa unitaria” €/mq_____ X giorni / 365) + (nucleo familiare di 4 componenti X “tariffa variabile”
pari a € /nucleo familiare ______ X giorni / 365 = Tariffa

B) MAGGIORAZIONE tariffa per servizi indivisibili comunali DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO con Bollettino C/C Postale codice “TD 896” o “TD 451” intestato a “PAGAMENTO TARES” c/c NUMERO 1011136627 oppure con modello F/24, pari ad €0,30/mq : calcolo (150 mq X “maggiorazione standard” € 0,30/mq ) = Maggiorazione

C) AGGIUNGERE il 5% per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il Tributo provinciale si applica al tributo e non anche alla maggiorazione.

MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

(classificate in base alle 21/30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)

A) TRIBUTO – ESEMPIO: negozio (cat. 13/30) di mq. 120: calcolo (120 X “tariffa fissa unitaria” della categoria 13 €/mq_____ X giorni / 365) + (120 X “tariffa variabile unitaria” categoria 13 €/mq_____ X giorni / 365) = Tariffa

B) MAGGIORAZIONE tariffa per servizi indivisibili comunali DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO con Bollettino C/C Postale codice “TD 896” o “TD 451” intestato a “PAGAMENTO TARES” c/c NUMERO 1011136627 oppure con modello F24 pari ad €0,30/mq : calcolo (120 mq X “maggiorazione standard” € 0,30/mq) = Maggiorazione

C) AGGIUNGERE il 5% per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il Tributo provinciale si applica al tributo e non anche alla maggiorazione.

2) PER QUALE SUPERFICIE SI VERSA IL TRIBUTO

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la SUPERFICIE delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella CALPESTABILE (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU).

3) PER QUALI LOCALI/AREE SI VERSA IL TRIBUTO

Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

– Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4) DICHIARAZIONE TARES

Modulo scaricabile da: http://www.comune.sangavinomonreale.vs.it/
– Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU/TIA già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.
– I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione tares entro il termine di 30 gg (termine stabilito da regolamento tares) dalla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.
– Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
– La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito (entro il termine di 30 gg)

5) VERSAMENTI ANNO 2013

Scadenze TARES anno 2013:
1^ rata scadenza di versamento entro il 30 settembre 2013
2^ rata scadenza di versamento entro il 30 novembre 2013
3^ rata scadenza di versamento entro il 31 gennaio 2014
4^ rata scadenza di versamento entro il 31 marzo 2014

Si evidenzia che la 4^ rata comprende anche il versamento, DIRETTAMENTE ALLO STATO, DELLA MAGGIORAZIONE PARI AD € 0,30/MQ, calcolata come riportato al precedente punto 1 lettera B)

6) CONTATTI

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Tributi del Comune nei seguenti orari:
– La mattina il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
– Il pomeriggio il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
– Numeri telefonici: 070-93749214-209 – Fax 070-93749209

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