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per porre le vostre domande al nostro avvocato.Ecco l’ultima domanda rivolta al nostro avvocato.
Avvocato, un bambino può essere dato in affido a una copia omosessuale, secondo la legge italiana?
Recentemente ha suscitato molto clamore una Sentenza della prima sezione civile della Suprema Corte, la N. 601/2013, con la quale è stato rigettato il ricorso presentato da un padre, (di religione musulmana) contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Brescia aveva stabilito l’affidamento esclusivo del figlio minore alla madre (che era una ex tossicodipendente) la quale però in un secondo momento era andata a convivere con una delle educatrici che aveva conosciuto in una comunità di recupero. La vicenda si colloca nell’ambito di un argomento “spinoso” per le relative conseguenze sociali, etiche, e di costume nel nostro Paese: basti vedere le reazioni contrastanti che, per esempio, ha suscitato nel mondo Politico, dagli ambienti più conservatori a quelli più progressisti, da sinistra a destra.
La decisione della Corte di Appello di Brescia era scaturita sia dalla genericità della doglianza (“non essendo specificato quali fossero le paventate ripercussioni negative per il bambino”), che per un violento episodio messo compiuto dal padre, alla presenza del bambino, ai danni della convivente della madre, che aveva provocato nel minore “un sentimento di rabbia nei confronti del genitore”.
Successivamente veniva presentato ricorso in Cassazione lamentando la carenza motivazionale della decisione di merito sull’«idoneità sotto il profilo educativo» della nuova famiglia in cui il minore era stato inserito, «composta da due donne legate da una relazione omosessuale».
I Giudici, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, non avevano approfondito se tale tipologia di famiglia potesse «garantire l’equilibrato sviluppo del bambino», proprio in relazione «ai diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di cui all’articolo 29 della Costituzione, all’equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio con i figli legittimi di cui all’articolo 30 della Costituzione e al diritto fondamentale del minore di essere educato secondo i principi educativi e religiosi di entrambi i genitori». Fatto questo, si sottolineava nel ricorso, «che non poteva prescindere dal contesto religioso e culturale del padre, di religione musulmana».
Tuttavia ha avuto un diverso parere la Corte di Cassazione la quale non ha accolto il ricorso, motivando sulla base del fatto che «alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pre-giudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale».
“In tal modo – concludono i giudici – si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino”. Quindi, con questa Sentenza, pur contestualizzata al caso, gli Ermellini, hanno posto un Principio molto importante, che va ad incidere su tematiche delicatissime e talvolta considerate tabù nella nostra società, e che ha suscitato da destra a sinistra, reazioni contrastanti nei commenti a caldo dei vari opinionisti e rappresentanti politici.
Fabio Marrocu