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giovedì, 14 Novembre 2024
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[L’avvocato risponde] Ripartizione delle spese per il lastrico solare

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Prosegue la nostra rubrica L’avvocato risponde sulle nostre pagine. Vi ricordiamo che potete scrivere alla nostra redazione mandando una e-mail all’indirizzo redazione@sangavinomonreale.net per porre le vostre domande al nostro avvocato.

Ecco l’ultima domanda rivolta al nostro avvocato.

Avvocato, come vanno ripartite le spese per il lastrico solare in un condominio?

L'Avvocato risponde
L’Avvocato risponde

Questione da sempre spinosa, nonché di grande attualità e valenza pratica, è quella relativa alla ripartizione delle spese nel caso lavori, e, nello specifico, nel caso di lastrico solare dell’edificio soggetto alle regole del condominio. Nello specifico, su tale questione vi era già copiosa Giurisprudenza e, da ultimo, si è espressa la II Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza del 22 marzo 2012, n. 4596, stabilendo come, il lastrico solare dell’edificio soggetto alle regole del condominio svolga la funzione di copertura dell’edificio, anche nel caso in cui dovesse appartenere in proprietà superficiaria o fosse attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione siano tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo.

Inoltre, alle spese relative e al risarcimento del danno, essi devono concorrere rispettando le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c. (id est per due terzi i condomini ai quali il lastrico serve di copertura e per un terzo il titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo). La relativa domanda (Azione), quindi, va proposta nei confronti del condominio, in persona del suo amministratore (in qualità di rappresentante di tutti i condomini obbligati) – e non già del proprietario o titolare dell’uso esclusivo del lastrico, il quale potrebbe essere chiamato in giudizio a titolo personale solamente nel caso in cui mettesse in atto impedimenti all’esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati, e al solo fine di sentirsi inibire comportamenti ostruzionistici o di ordinare comportamenti di indispensabile cooperazione, non anche al fine di sentirsi dichiarare tenuto all’esecuzione diretta degli stessi lavori.

Quindi, in ossequio a tale sentenza, che peraltro conferma un già consolidato orientamento della Corte e dei Tribunali, in presenza di lastrico solare appartenente in proprietà superficiaria o in proprietà esclusiva ad un condomino, le spese relative alla riparazione o ricostruzione dello stesso, andranno ripartite secondo le proporzioni summenzionate e non invece richiedendole in toto ed unicamente al titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo, il quale, invece, sarà tenuto a concorrere alle stesse nella misura di un terzo, ed essendo comunque tenuto a non mettere in atto impedimenti o comportamenti ostruzionistici volti ad ostacolare i lavori deliberati dagli altri obbligati, ma al contrario ad improntare la sua condotta alla cooperazione.

Fabio Marrocu

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