Prosegue la nostra rubrica L’avvocato risponde sulle nostre pagine. Vi ricordiamo che potete scrivere alla nostra redazione mandando una e-mail all’indirizzo redazione@sangavinomonreale.net per porre le vostre domande al nostro avvocato.
Oggi in anteprima, una domanda che ci tocca tutti da vicino.
Avvocato, ultimamente è cambiata la regolamentazione dei risarcimenti in campo assicurativo, specie in caso di danno biologico. Cosa può dirci al riguardo?
Recentemente è stato modificato l’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private, mediante l’aggiunta dell’inciso che asserisce come «In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente». Il comma 3-quater dell’articolo 32 del Dl 1/2012, convertito dalla legge, specifica poi che il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui al presente articolo è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.
Cosa comporterà tutto ciò per i cittadini danneggiati?
In primis, è dovuta intervenire subito l’Isvap per puntualizzare che l’accertamento clinico strumentale obiettivo sarebbe necessario al fine della liquidazione del solo danno biologico permanente (non invece per il danno da temporanea), il quale sarebbe liquidabile allorchè il danno risulti riscontrabile in maniera medico-legale, quantomeno sul piano visivo se non strumentale. Lo spirito dell’intervento normativo è quello di limitare e scoraggiare abusi e truffe in danno delle Compagnie. Infatti la nozione che si è affermata in giurisprudenza si riferisce alla menomazione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che incide negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, a prescindere da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Sono stati sollevati dubbi sulla legittimità di una discriminazione delle vittime di circolazione stradale rispetto ai danneggiati in altre fattispecie di responsabilità civile dopo i recenti interventi della Corte di Cassazione.
A livello teorico è stato precisato che sono poche le menomazioni delle quali non si possa riscontrare l’esistenza con diagnostica strumentale. A questo punto è lecito domandarsi se valga economicamente sempre la pena di accedere al riscontro strumentale se la valutazione medico legale può essere correttamente fatta senza di esso: imporlo per ottenere il risarcimento atteso, se il danno è “micro”, potrebbe avere l’effetto di scoraggiarne la richiesta in giudizio (il costo per ottenerlo supererebbe il valore del risarcimento atteso).
Se inoltre si riflette sulla regola della soccombenza, è intuitivo che il risultato potrebbe essere quello di aumentare i costi dello stesso sinistro, che graverebbero sulla Compagnia Assicurativa e quindi verrebbero scaricati sull-assicurato-consumatore. Non solo: di recente sono state introdotte ulteriori novità, come la banca dati nazionale danneggiati e testimoni, sempre con la finalità di limitare gli abusi.
Riusciranno tali riforme ad arginare abusi e truffe (statisticamente concentrati in alcune regioni geografiche) o, come sovente accade, il tutto si tradurrà solo in maggiori costi ed oneri a carico dei cittadini-danneggiati e in un più difficile accesso alla Giustizia e al Risarcimento dovuto?
Fabio Marrocu